Gli animali in condominio - parte seconda
Quante volte vi siete chiesti, vivendo in condominio se i vostri pelosi possono prendere con voi l’ascensore o possono usare le parti in comuni come le scale i giardini. Ebbene anche in questi casi, i regolamenti condominiali parlano chiaro.
Di solito non sono previsti divieti del genere ma è necessario leggere il regolamento contrattuale condominiale.
E’ considerato legittimo, l’uso dell’ascensore con il proprio cane, purchè muniti di museruola e guinzaglio e in caso di danni materiali, basta contribuire economicamente per gli stessi.
Anche per “motivi igienici” addotti valgono le stesse regole.
L’uso delle scale, considerate "parti comuni" del condominio, come l’ascensore (art. 1117 codice civile), sono sanzionabili però quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 e 639 codice penale) (fonte Lav). Non esistono neppure limiti in relazione alla grandezza o alla razza dell’animale, ma semplicemente si diveta una questione di buona educazione reciproca, l’essere attenti a non infastidire nessuno.
In presenza di un regolamento condominiale contrattuale c'è poco da fare
(Trib. Piacenza 10.04.90) a meno che si cercherà di superarlo sia in forza di un uso e consuetudine acquisiti nel tempo e portando il discorso sull'art. 1120 del c.c. in merito all'uso
della cosa comune per un fine particolare (Cass. Civ. sez. II 6.4.82 n° 2117).
Se invece il regolamento non è contrattuale e quindi lo vieta, si può proporre
la modifica in sede assembleare facendo attenzione ad una sentenza non
favorevole (Cass. Civ. sez. II 15.10.94 n°8431).
Più precisamente il regolamento condominiale può impedire agli animali domestici l’utilizzo negli spazi comuni. Però, mentre se concerne l’utilizzo delle aree condominiali, la delibera deve essere a maggioranza, invece se si vuole vietare la detenzione di animali all'interno delle aree private, la delibera deve essere adottata all'unanimità oppure che tale specifico divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, visto che va a limitare l’esercizio del diritto di proprietà di ognuno dei condomini.
Ricordiamoci che l’animale è considerato un bene a tutti gli effetti e quindi fanno parte della proprietà personale.
Per ragioni igieniche o di convivenza il regolamento potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari a fargli mettere la museruola o adottare altre cautele.
Nei condomini dove l'animale è libero di vagare per le aree comuni, potrebbe essere giustificata la richiesta di una contribuzione ulteriore agli oneri relativi alla pulizia.
E’ buon senso, prima di acquistare o locare un immobile, leggere e controllare il regolamento condominiale, soprattutto se si intende portare degli animali, onde evitare spiacevoli sorprese dopo e che questi regolamenti violano un diritto di proprietà ed è opponibile ai successivi subacquirenti solo se regolarmente trascritto.
Sotto nel riquadro, alcune precisazioni:
|
In ascensore |
Di seguito un caso (recentissimo) realmente portato in Tribunale e purtroppo dove il cane e il proprietario hanno avuto la peggio:
Sentenza della Corte di Cassazione del 05/02/2009
La Cassazione ha respinto il ricorso del padrone di un collie «colpevole di avere lasciato libero l'animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto conto della mole dell'animale».
Il caso è finito in Cassazione dopo la condanna per lesioni colpose inflitta a Silvestro V. sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Catania, aprile 2008. Piazza Cavour (sentenza 4672) ha respinto il ricorso e ha evidenziato che il padrone del collie era «colpevole di avere lasciato libero l’animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto conto della mole dell’animale». Il proprietario del cane, annota ancora la Suprema Corte, è tanto più colpevole perchè «era solito fare quel gioco con il cane nel cortile condominiale, libero dal guinzaglio e dalla museruola, e che nonostante gli ammonimenti, non aveva inteso usare maggiore cautela».
- 20/01/2010 10:35 - Consulenza legale gratuita
- 20/01/2010 10:32 - Tribunale per gli Animali
- 05/12/2009 15:54 - Reati di maltrattamento, abbandono e uccisione di animali. Parte I°


