Reati di maltrattamento, abbandono e uccisione di animali. Parte I°
Si assiste spesso e si legge con altrettanta frequenza, ad episodi di maltrattamento, sevizie e uccisione di animali, commessi con tanta leggerezza e crudeltà senza il minimo scrupolo o pentimento.
Trattasi di maltrattamento, qualsiasi atto che ha provocato grave strazio all'animale medesimo o se i fatti ancora sono in atto, che sta continuando a procurare strazio all'animale.
Nel 2004 sono stati inserito nel codice penale “I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.
Art. 544 bis c.p. Uccisione di animale
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi
Art. 544ter Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544quater Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con al reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544quinquies Divieto di combattimento tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1)se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate
2)se le predette attvità sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni
3)se il colpevole cura la ripresa o le registrazione in qualsiaso forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e per anche tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena di applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni di cui al primo comma, se consezienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulla competizioni è punito con al reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544sexies Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per o delitti previsti dagli articoli 544ter, 544quarter e 544quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Con l’introduzione di questi articoli, il legislatore ha infatti voluto rendere oggetto di tutela, il sentimento umano di pietà e di compassione per la sofferenza degli animali.
Grazie a questa riforma, da una parte si rafforza la tutela contro comportamenti oppressivi a scapito degli stessi e si è predisposta una strumentalizzazione normativa, atta a reprimere attività regolate dalla criminalità organizzata.
Si deduce dal tenore di questa riforma, che gli animali sono considerati esseri senzienti in grado di provare dolore e sofferenza ma non si è mirati a tutelare gli stessi in quanto tale e in sede penale ricevono una protezione relativa, attraverso minacce che colpiscono i comportamenti offensivi del sentimento per gli animali.
Il sentimento di pietà verso le sofferenze degli animali viene tutelato a condizione che la morte di quest’ultimo sia realizzata, alternativamente per crudeltà e senza necessità.
Crudeltà in quanto la stessa condotta sia ispirata da un assenza di pietà e compiacimento per la morte procurata all’animale e per motivi abbietti e futili, provando soddisfacimento per la sofferenza fisica procurata e senza
necessità, per un assenza di liceità sociale. A questo concetto sono legate, pratiche di eutanasia di animali vecchi e della quale ci si vuole liberare perché scomodi o perché non si nutre più affetto.
Insomma semplicemente per il puro gusto di uccidere.
La lettura e l’applicazione di questi articoli, trovano eccezioni nell’art 19 ter (Leggi speciali in materia di animali) dove si rilevano delle cause di giustificazione in delle particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo impone o lo consente
Art. 19 ter (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
- 20/01/2010 10:35 - Consulenza legale gratuita
- 20/01/2010 10:32 - Tribunale per gli Animali
Ultimo aggiornamento (Sabato 05 Dicembre 2009 16:05)


