Gli animali in condominio - Parte prima
Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con un animale o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. Sono numerose le sentenze che sanciscono che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio, essendo considerato a tutti gli effetti una proprietà, come previsto dall’art. 1138 del codice civile. Chi dovesse trovarsi in questa sgradevole situazione, deve far valere i suoi diritti. La legge parla chiaro, sotto questo profilo, difatti: “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo." "Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto. Tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè anticostituzionali.” Questo significa che in presenza di un regolamento condominiale, sottoscritto dal singolo condomino, che preveda il divieto di detenere un animale, va rispettato ma in realtà, non esiste una norma che vada a limitare un sacrosanto diritto, o meglio una libertà di godere della propria proprietà senza alcun limite e previsto dallo stesso codice civile.E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione, cioè sarà vincolante, nell’ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto, o della locazione, sia menzionata l'esistenza di un regolamento del tipo contrattuale con esplicito divieto di detenere animali.Però nessun assemblea condominiale, neppur all’unanimità, potrà vietare di possedere animali.Come è stabilito dalla Corte di Cassazione ( sez. II civile) con sentenza n. 12028 del 04/12/1993 "in tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti limitare importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi in maniera esclusiva".La detenzione di animali in un condominio dunque vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento e l'assemblea condominiale non può impedirne il possesso neanche se vota a maggioranza.Una simile delibera risulterebbe illegittima sia ai sensi dell'art.1138 del Codice Civile, secondo il quale le norme contenute in un regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della propria proprietà esclusiva - sia per evitare il contrasto con la legge nazionale sul randagismo 281/91, la quale, invece, la tutela degli animali d'affezione e ne sancisce l'abbandonoDifatti, motivo di discordia tra condomini e vicini di casa, è il disturbo e il turbamento della vita quotidiana tramite eccesso di rumori o di esalazioni (cattivi odori) in presenza di un animale.Adesso, la legge considera disturbo, inteso come “disturbo della quiete pubblica” , quella intolleranza sonora o olfattiva, la quale per essere “tutelata” dovrebbe coinvolgere più persone o meglio un numero indeterminato di esso. “L`orientamento giurisprudenziale prevalente è quello di ravvisarlo non in qualsiasi azione fastidiosa, ma soltanto allorquando si realizzi una sensibile alterazione della normale condizione di quiete. Non è necessario, peraltro, che il disturbo sia arrecato ad un elevato numero di persone, ma semplicemente ad un numero indeterminato di esse.” (Manzini).In realtà solo in rarissimi casi, il Giudice e l’Autorità sanitaria, possono disporre l’allontanamento dell’animale, i quali vanno vagliati di volta in volta e dimostrati ampiamente, anche se tali rumori, dovessero superare la normale soglia della tollerabilità. Molte conferme, sono contenute in Sentenze, tra cui quella della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000), la quale testualmente dice:“ Se il cane abbaia non è disturbo della quiete: Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone" Si dimostra che la negazione al diritto di abbaiare ad un cane, non esiste e non solo, la giurisprudenza esistente tende a proteggere il diritto di proprietà, nel senso più ampio del termine e quindi a proteggere da eventuali intrusioni, non legittime. Sentenze utili: "E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà e quindi giuridicamente nullo. L'Assemblea condominiale non può pertanto deliberarlo" Sentenza della Sezione della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972. ""La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire i limiti ( oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva salvo (.....) pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la leggittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni." Tribunale Civile di Piacenza Sez. II 10 aprile 1990, n 231 In tema di condominio di edifici il divieto di detenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni alle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un approvazione unanime le disposizione anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipicidi per se inidonei ai sensi dell' art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà."Cassazione Civile Sez. II 4 dicembre 1993 n. 120228. "E' necessario, per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 I comma del Codice Penale ( disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamenti ed i rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorchè non tutte siano state poi disturbate [...] è necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".Cassazione Penale Sez. I, 09 dicembre 1999 n1109. "Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino il fatto non sussiste. Perchè vi sia reato è necessario che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".Cassazione Penale Sez. I, 6 marzo 2000, n 1394.
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